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Iniziativa popolare federale 'Per la protezione dell’uomo, degli animali domestici e degli animali da reddito dal lupo'

Stato
Terminato
Esito
✍️ Firme insufficienti
Raccolta delle firme
2023-05-02 – 2024-11-02
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Cost. art. 79a, art. 197 n. 15

Testo dell'iniziativa

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 79aLupo

1 Il lupo ha lo statuto di specie protetta nel territorio del Parco nazionale svizzero.

2 Nel resto del territorio svizzero il lupo è una specie cacciabile tutto l’anno.

Art. 197 n. 15

15. Disposizione transitoria dell’art. 79a (Lupo)

Le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 79a entrano in vigore entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.

Cronologia

Firme per cantone

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Svizzera

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali