Iniziativa popolare federale 'Per una politica al servizio del Popolo (No al lobbismo)'
- Stato
- In sospeso
- Fase
- Allo stadio della raccolta delle firme (aggiungere il mio nome)
- Raccolta delle firme
- 2025-03-25 – 2026-09-25
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- cost. art. 161 cpv. 3–6; disp. trans. art. 197 n. 17
Testo dell'iniziativa
La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 161 cpv. 3–6
3 I membri dell’Assemblea federale che hanno comprovati legami economici o politici con gruppi d’interesse non possono fare parte di commissioni il cui ambito di competenza presenta un nesso con gli interessi in questione.
4 Nelle Camere e nelle commissioni, i membri dell’Assemblea federale che hanno comprovati legami economici o politici con gruppi d’interesse si ricusano quando il dibattito concerne temi che presentano un nesso con gli interessi in questione.
5 La natura e la portata dei legami con gruppi d’interesse nonché l’onorario o le altre prestazioni valutabili in denaro devono essere dichiarati in un registro.
6 Le leggi e le ordinanze sono elaborate dall’amministrazione e senza il concorso di terzi.
Art. 197 n. 172
17. Disposizione transitoria dell’art. 161 cpv. 3–6 (Divieto di ricevere istruzioni)
L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 161 capoversi 3–6 entro un anno dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.
1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
Art. 161 cpv. 3–6
3 I membri dell’Assemblea federale che hanno comprovati legami economici o politici con gruppi d’interesse non possono fare parte di commissioni il cui ambito di competenza presenta un nesso con gli interessi in questione.
4 Nelle Camere e nelle commissioni, i membri dell’Assemblea federale che hanno comprovati legami economici o politici con gruppi d’interesse si ricusano quando il dibattito concerne temi che presentano un nesso con gli interessi in questione.
5 La natura e la portata dei legami con gruppi d’interesse nonché l’onorario o le altre prestazioni valutabili in denaro devono essere dichiarati in un registro.
6 Le leggi e le ordinanze sono elaborate dall’amministrazione e senza il concorso di terzi.
Art. 197 n. 172
17. Disposizione transitoria dell’art. 161 cpv. 3–6 (Divieto di ricevere istruzioni)
L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 161 capoversi 3–6 entro un anno dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.
1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
Cronologia
- 2026-09-25 Scadenza del termine della raccolta delle firme
- 2025-03-25 Inizio della raccolta delle firme
- 2025-03-11 Esame preliminare del FF 2025 1008
Firme per cantone
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Svizzera |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO