Iniziativa popolare federale 'Per uno Stato trasparente al fine di rafforzare la fiducia nelle autorità (Iniziativa per la fiducia)'
- Stato
- In sospeso
- Fase
- Allo stadio della raccolta delle firme (aggiungere il mio nome)
- Raccolta delle firme
- 2026-06-16 – 2027-12-16
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- Cost. art. 126a; disp. trans. art. 197 n. 17
Testo dell'iniziativa
La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 126a Diritto di accesso alle informazioni
1 I contribuenti in Svizzera e gli Svizzeri all’estero hanno diritto a un accesso gratuito, automatizzato e tempestivo alle transazioni finanziarie nonché ai libri di commercio, ai documenti contabili e ai contratti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, in forma leggibile elettronicamente e in un formato aperto.
2 La legge può limitare il diritto di accesso alle informazioni:
a. per tutelare segreti di fabbricazione e di affari;
b. per tutelare il diritto fondamentale all’autodeterminazione informativa delle persone assunte in base al diritto pubblico; i loro dati personali possono essere pubblicati solo in forma anonimizzata o aggregata;
c. per tutelare il segreto in materia fiscale, di assicurazioni sociali e di aiuto sociale; e
d. per tutelare la sicurezza esterna e interna del Paese; le informazioni classificate segrete possono essere rese accessibili solo dopo un controllo di sicurezza ampliato relativo alle persone.
Art. 197 n. 172
17. Disposizione transitoria dell’art. 126a (Diritto di accesso alle informazioni)
1 L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 126a entro tre anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.
2 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni adeguano i propri sistemi finanziari, di fatturazione e di contabilità ai requisiti dell’articolo 126a entro sei anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.
3 Se le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 126a non entrano in vigore entro sei anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine.
4 Sei anni dopo l’accettazione dell’articolo 126a da parte del Popolo e dei Cantoni, l’articolo 126a capoverso 1 è direttamente applicabile e deve essere applicato da tutte le autorità incaricate dell’applicazione del diritto e dai tribunali, indipendentemente dall’articolo 190.
5 Dopo l’accettazione dell’articolo 126a da parte del Popolo e dei Cantoni, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni creano quanto prima i presupposti tecnici, organizzativi e di sicurezza affinché tutti i dati finanziari soggetti al diritto di accesso alle informazioni siano consultabili in tempo reale.
6 La Confederazione può sostenere i Cantoni e i Comuni per l’introduzione degli standard tecnici minimi e per il funzionamento sicuro delle interfacce dati.
7 Dieci anni dopo l’entrata in vigore della legislazione d’esecuzione, il Consiglio federale riferisce sullo stato di attuazione dell’accesso in tempo reale ai dati finanziari di tutti i livelli dello Stato.
1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
Cronologia
- 2027-12-16 Scadenza del termine della raccolta delle firme
- 2026-06-16 Inizio della raccolta delle firme
- 2026-06-02 Esame preliminare del FF 2026 1600
Firme per cantone
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Svizzera |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO