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Iniziativa popolare federale «Per una politica giusta e sostenibile dei trasporti pubblici (Per trasporti pubblici gratuiti)»

Stato
In sospeso
Fase
Allo stadio della raccolta delle firme (aggiungere il mio nome)
Raccolta delle firme
2026-06-23 – 2027-12-23
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Cost. art. 81a, 86 cpv. 2bis, 87a cpv. 2 lett. e; disp. trans. art. 197 n. 17

Testo dell'iniziativa

La Costituzione federale1  è modificata come segue:

Art. 81a Trasporti pubblici
1 La Confederazione e i Cantoni sono responsabili per l’attuazione di una politica conforme alle esigenze della sostenibilità forte e della giustizia sociale nell’ambito dei trasporti pubblici, in particolare:
a. garantendo uno sviluppo di trasporti pubblici di qualità nonché un’offerta di collegamento sufficiente, equa e coerente in tutte le regioni del Paese tramite ferrovia, tram, bus, battelli e filovia;
b. garantendo l’accessibilità dei trasporti pubblici, in particolare tramite l’introduzione della gratuità nell’ambito dei trasporti pubblici, eccetto per il traffico a lunga distanza, per il quale si propone un abbonamento generale facoltativo a tariffa solidale di al massimo 1095 franchi all’anno; tale gratuità può essere estesa; per il traffico a lunga distanza, rimane possibile una tariffazione complementare; la gratuità universale è accordata a tutte le persone di età inferiore ai 26 anni, agli studenti, agli apprendisti e ai beneficiari di prestazioni dell’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, di indennità di perdita di guadagno nonché di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’aiuto sociale;
c. tenendo conto, nell’ambito delle loro attività, della necessità di perseguire un trasferimento modale dai mezzi di trasporto individuali motorizzati verso i trasporti pubblici e le forme di mobilità attiva;
d. adottando tutte le altre misure necessarie al fine di promuovere l’attuazione di tale politica.

2 Tale politica è finanziata mediante un fondo. Quest’ultimo serve inoltre ad alimentare il Fondo per l’infrastruttura ferroviaria, al fine di consentire il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture. A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti: 
a. il prodotto netto delle entrate provenienti dal traffico a lunga distanza di cui al capoverso 1 lettera b;
b. un prelievo sulla massa salariale delle imprese, ad eccezione delle persone che esercitano un’attività indipendente e delle imprese con meno di 11 dipendenti; 
c. contributi aggiuntivi e progressivi sull’acquisto e l’immatricolazione di veicoli a motore individuali di grossa cilindrata e di lusso, in base a criteri fondati sulla potenza, sul peso, sulle emissioni e sul valore, fatte salve le competenze fiscali cantonali;
d. una riassegnazione parziale delle entrate del Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato.
3 La governance del fondo è garantita da un organo indipendente composto in parti uguali da rappresentanti degli enti pubblici, delle imprese dei trasporti pubblici, dalle parti sociali e dagli utenti.


Art. 86 cpv. 2bis
2bis Una parte del fondo, eccetto quanto destinato ai programmi d’agglomerato e al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria, è riassegnata al finanziamento del fondo di cui all’articolo 81a capoverso 2.




Art. 87a cpv. 2 lett. e
2 L’infrastruttura ferroviaria è finanziata mediante un fondo. A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti: 
e. un trasferimento parziale dal fondo di cui all’articolo 81a capoverso 2.


Art. 197 n. 172
17. Disposizione transitoria degli art. 81a, 86 cpv. 2bis e 87a cpv. 2 lett. e (Trasporti pubblici)
1 Il finanziamento del fondo è attivato a partire dal primo anno successivo all’accettazione degli articoli 81a, 86 capoverso 2bis e 87a capoverso 2 lettera e. Entro 24 mesi dalla loro accettazione, la Confederazione e i Cantoni:
a. istituiscono il fondo di cui all’articolo 81a capoverso 2, in coordinamento con le imprese dei trasporti pubblici e le parti sociali, e adottano le leggi e le ordinanze necessarie alla sua attuazione; 
b. costituiscono l’organo di governance del fondo di cui all’articolo 81a capoverso 3;
c. garantiscono un finanziamento minimo pari all’uno per cento del prodotto interno lordo annuale.
2 L’attuazione della gratuità non deve in alcun modo causare un peggioramento dell’offerta e delle condizioni di lavoro, né giustificare tagli di bilancio ad altre prestazioni di interesse pubblico. Essa si aggiunge agli impegni esistenti di finanziamento del servizio pubblico dei trasporti.
3 La gratuità dei trasporti pubblici è attuata progressivamente secondo il seguente calendario:
a. entro sei mesi dall’accettazione degli articoli 81a, 86 capoverso 2bis e 87a capoverso 2 lettera e, si applica senza restrizioni a tutti gli utenti di età inferiore ai 26 anni, agli studenti, agli apprendisti e ai beneficiari di prestazioni dell’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, di indennità di perdita di guadagno nonché di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’aiuto sociale;
b. entro tre anni dall’accettazione degli articoli 81a, 86 capoverso 2bis e 87a capoverso 2 lettera e, si applica agli altri utenti, eccetto per il traffico a lunga distanza;
c. entro cinque anni dall’accettazione degli articoli 81a, 86 capoverso 2bis e 87a capoverso 2 lettera e, è introdotto l’abbonamento generale facoltativo a tariffa solidale di cui all’articolo 81a capoverso 1 lettera b per il traffico a lunga distanza.
4 Il fondo di cui all’articolo 81a capoverso 2 è alimentato, a partire dalla sua istituzione, con il 33 per cento del Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato. Dopo cinque anni e proporzionalmente al trasferimento modale, tale quota può variare tra il 25 e il 50 per cento.

1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Cronologia

Firme per cantone

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Svizzera

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali