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Iniziativa popolare 'Voto delle spese da parte dell'Assemblea federale'

Stato
Terminato
Esito
↩️ Ritirata
Raccolta delle firme
1953-01-30
Firme valide
97,460
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto diretto
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto diretto
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Nuovo art. 89ter Cost.

Osservazione: Inizio della raccolta delle firme: l'iniziativa è stata lanciata verso la fine di gennaio 1953. La data esatta dell'inizio della raccolta delle firme non può essere stabilita. Messaggio del Consiglio federale: vedi anche 04.05.1954, FF 1955 955. Ritiro dell'iniziativa a favore del controprogetto che poi è stato respinto.

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente

I sottoscritti cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, chiedono per la via dell'iniziativa popolare, conformemente all'articolo 121 della Costituzione federale, che detta Costituzione sia integrata da un articolo 89ter del seguente tenore:

Articolo 89ter

  1. Deliberando in sede di preventivo annuo della Confederazione e di crediti suppletivi, l'Assemblea federale può superare l'insieme delle spese proposte dal Consiglio federale soltanto se contemporaneamente provvede, con economie o con nuovi proventi, alla copertura dell'eccedenza.
  2. L'Assemblea federale può decidere, con decreto non soggetto a votazione popolare, una nuova spesa o l'aumento di una spesa, soltanto se tale decisione è convalidata dalla maggioranza di tutti i membri di ciascun Consiglio. Deliberando in sede di preventivo annuo, la stessa maggioranza è richiesta per ogni nuova spesa che superi del 10 per cento l'insieme delle spese del preventivo precedente, ma non sia tuttavia inferiore ai 5000 franchi.
  3. Ogni decreto federale che determini una nuova spesa unica superiore a cinque milioni di franchi, o una nuova spesa ricorrente superiore a un milione di franchi, dovrà essere sottoposto al popolo per la votazione, quando ciò sia richiesto da 30 000 cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, o da otto Cantoni.
  4. Ogni legge o decreto federali che determinino una nuova spesa unica superiore a 100 milioni di franchi o una nuova spesa ricorrente superiore a 20 milioni di franchi dovranno essere sottoposti al popolo per la votazione.
  5. È riservata l'applicazione dell'articolo 89bis ai decreti di carattere obbligatorio generale, la cui entrata in vigore non può essere ritardata.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 18,050 18,040 10 2.17
Berna 11,256 11,154 102 1.35
Lucerna 8,041 8,030 11 3.46
Uri 226 226 0 0.76
Svitto 1,769 1,607 162 2.2
Obvaldo 347 347 0 1.55
Nidvaldo 348 345 3 1.71
Glarona 791 783 8 2.04
Zugo 1,964 1,954 10 4.31
Friburgo 2,902 2,888 14 1.82
Soletta 2,820 2,804 16 1.56
Basilea Città 5,462 5,438 24 2.65
Basilea Campagna 1,503 1,501 2 1.25
Sciaffusa 857 852 5 1.42
Appenzello Esterno 932 924 8 1.92
Appenzello Interno 305 297 8 2.24
San Gallo 9,142 9,045 97 2.84
Grigioni 697 695 2 0.5
Argovia 5,781 5,670 111 1.78
Turgovia 2,632 2,630 2 1.7
Ticino 859 858 1 0.47
Vaud 10,205 10,137 68 2.58
Vallese 1,952 1,938 14 1.18
Neuchâtel 3,546 3,523 23 2.63
Ginevra 5,786 5,774 12 2.63
Svizzera 98,173 97,460 713 1.98

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali