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Iniziativa popolare federale 'Donne e uomini'

Stato
Terminato
Esito
✍️ Firme insufficienti
Raccolta delle firme
1990-09-04 – 1992-03-04
Firme valide
0
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Annulare art. 4 Cost. e disp. transitorio. Nuovo art. 20

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 4 cpv. 3 (nuovo)

3Le autorità federali, cantonali e comunali comprendenti cinque o più membri non possono essere costituite per più del sessanta per cento di persone dello stesso sesso. Per singole autorità, la legge può prevedere eccezioni oggettivamente giustificate.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Disposizioni transitorie art. 19 (nuovo)

L'articolo 4 capoverso 3 della Costituzione federale entra in vigore l'8 marzo 2000. In casi oggettivamente giustificati, la legge può prevedere, a decorrere dalla data d'entrata in vigore, un periodo transitorio di dieci anni al massimo durante il quale il limite del sessanta per cento può essere superato.

Cronologia

Firme per cantone

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Svizzera 0 0.0

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali