Utilizzazione delle forze idrauliche
- Stato
- Terminato
- Esito
- ↩️ Ritirata
- Raccolta delle firme
- 1906-02-25
- Firme valide
- 95,290
- Raccomandazione del Parlamento
- ❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto diretto
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- Nuovo art. 24bis Cost.
Osservazione: Per la prima volta è stata creata la possibilità di ritirare l'iniziativa, però senza basi legali. L'iniziativa è stata ritirata il 15 luglio 1908 a favore della proposta dell'Assemblea federale. Nell'interesse di una pubblicazione veloce e adeguata degli atti federali in lingua italiana nel 1893 è stato approvato un contratto tra la Confederazione e la tipografia del Cantone Ticino. Il "Foglio officiale" del Cantone Ticino è divenuto organo ufficiale della Confederazione per la pubblicazione delle leggi e risoluzioni federali soggette al referendum (BBl 1893 I 450). In seguito i testi sono stati pubblicati nel giornale del partito al governo. Il testo italiano è stato pubblicato in "Popolo e Libertà" del 28 febbraio 1906.
Testo dell'iniziativa
L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:
Art. 24bis
L'utilizzazione delle forze idrauliche è posta sotto l'alta vigilanza della Confederazione. La legislazione federale emanerà le disposizioni generali necessarie a tutela del pubblico interesse e a garanzia che le forze idrauliche vengano utilizzate in modo razionale. Essa terrà conto, per quanto possibile, degli interessi della navigazione.
Salvo questa riserva, spetta ai Cantoni di regolare l'utilizzazione delle forze idrauliche.
Se però un tratto di corso d'acqua, utilizzato per l'ottenimento di una forza idraulica, è sotto la sovranità di più Cantoni, e questi non riescono a mettersi d'accordo per una concessione comune, spetta alla Confederazione di accordare la concessione. Spetta parimenti alla Confederazione, sentito il parere dei Cantoni interessati, di accordare la concessione su corsi d'acqua costituenti frontiera nazionale.
Le tasse e diritti da pagarsi per l'utilizzazione delle forze idrauliche appartengono ai Cantoni o agli aventi diritto secondo la legislazione.
La Confederazione fissa, dopo aver sentito i Cantoni interessati, e tenendo equamente conto della loro legislazione, le tasse e diritti da pagarsi per le concessioni di sua competenza. I Cantoni determinano entro i limiti che saranno fissati dalla legislazione federale, le tasse e diritti da corrispondersi per le altre concessioni.
L'esportazione all'estero di energia prodotta dalle forze idrauliche non può farsi se non coll'autorizzazione della Confederazione.
In tutte le concessioni idrauliche che saranno accordate dopo entrato in vigore il presente articolo verranno riservate le disposizioni della futura legislazione federale.
La Confederazione ha facoltà di emanare disposizioni legislative circa il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.
Cronologia
- 1908-10-25 Votazione sul controprogetto il FF 1908 VI 27
- 1908-07-15 Ritirata in favore di un controprogetto diretto FF 1908 IV 609
- 1908-06-26 Decreto del Parlamento FF 1908 IV 625
- 1907-03-30 Messaggio del Consiglio federale FF 1907 II 669
- 1907-03-30 Riuscita dell'iniziativa FF 1907 II 669
- 1906-06-27 Iniziativa depositata il
- 1906-02-25 Inizio della raccolta delle firme
Firme per cantone
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Svizzera | 95,290 | 2.66 |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO